In questo articolo vedremo come poter “gestire” la 4^ copia del formulario (FIR).

Come previsto dall’Art. 188 comma 4 del DLGS 152/2006 “La responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore”.

A. Se, ai fini dell’esonero della responsabilità per il produttore che riceve, via PEC, la 4^ copia del formulario (FIR), sia indispensabile la (successiva) trasmissione dell’originale cartaceo;

B. Se una posta elettronica non certificata sia sufficiente ai fini dell’esonero delle responsabilità;

C. A quali obblighi debba sottostare il Produttore dei rifiuti in merito alla gestione della 4^ copia del formulario (FIR) di identificazione dei rifiuti, inoltrata via PEC;

D. Se sia obbligatorio che la 4^ copia del formulario (FIR) di identificazione dei rifiuti sia firmata digitalmente.

Con la circolare del Ministero della Transizione Ecologica del 14/05/2021 sono stati chiariti questi dubbi in merito alla gestione della 4^ copia del formulario (FIR).

Con riferimento ai punti A. e B. la circolare afferma che, dalla lettura dell’Art. 193 comma 4 del TUA, si evince che l’invio della 4^ copia del formulario a mezzo PEC è un’alternativa all’invio del documento cartaceo per posta ordinaria. L’espressa previsione che l’invio sia effettuato a mezzo PEC non consente di considerare equivalente un invio mediante una posta elettronica NON certificata. Inoltre, da quanto indicato dalla norma appena citata, risulta evidente che il documento che viene trasmesso deve essere una copia del documento cartaceo originario ottenuta attraverso un qualsiasi processo di duplicazione (in genere scannerizzazione). Non è previsto dalla norma che sia una copia autenticata.

Gestione della 4^ copia del formulario (FIR) inviata via PEC

In merito al punto C. (gestione della 4^ copia del formulario inviata via PEC) il trasportatore deve assicurare la conservazione del documento originale oppure deve provvedere al successivo invio postale. Non vi è l’obbligo di trasmissione da parte del trasportatore, ma l’invio dell’originale è opzionale. A questo proposito, ma solo per migliore certezza nei rapporti, potrebbe essere opportuno che nel corpo della PEC il trasmittente dichiari espressamente l’impegno a conservare l’originale od a inviarlo entro un determinato termine. In ogni caso, sia le copie trasmesse via PEC che gli originali devono essere conservate 3 anni.

Infine, per chiarire il punto D., la circolare del Ministero della Transizione Ecologica del 14/05/2021, chiarisce che la 4^ copia di identificazione dei rifiuti NON deve essere firmata digitalmente, ma è sufficiente l’invio della scansione del documento originario.

Per scaricare il testo integrale della circolare del 14/05/2021 del Ministero della Transizione Ecologica clicca qui.


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Antonio Moffa
Written by Antonio Moffa