
In questo articolo vedremo le novità introdotte dal nuovo Dlgs 116/2020 in tema di rifiuti urbani e l’impatto che questa nuova definizione avrà su molte attività imprenditoriali.
Secondo la nuova classificazione introdotta dal Dlgs 116/2020 ai sensi dell’art.183 comma 1 lett. b-ter) sono considerati rifiuti urbani:
1) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata;
3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6) i rifiuti provenienti da attività cimiteriali, esumazioni ed estumazioni.
La grande novità arriva dal punto 2) di questa norma.
È stata infatti eliminata la versione precedente che classificava tra i rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli domestici, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità da parte dei Comuni competenti ex art.198.
La nuova versione prevede invece tra i rifiuti urbani “i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies.”
Per comprendere meglio l’impatto di questa modifica riportiamo qui di seguito l’allegato L-quater che prevede l’elenco delle tipologie ora considerate rifiuti urbani se provenienti dalle attività indicate nell’allegato L-quinquies.
Rifiuti urbani e nuovo Allegato L-quater
RIFIUTI ORGANICI | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 200108 |
Rifiuti biodegradabili | 200201 | |
Rifiuti dei mercati | 200302 | |
CARTA E CARTONE | Imballaggi in carta e cartone | 150101 |
Carta e cartone | 200101 | |
PLASTICA | Imballaggi in plastica | 150102 |
Plastica | 200139 | |
LEGNO | Imballaggi in legno | 150103 |
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* | 200138 | |
METALLO | Imballaggi metallici | 150104 |
Metallo | 200140 | |
IMBALLAGGI COMPOSITI | Imballaggi materiali compositi | 150105 |
MULTIMATERIALE | Imballaggi in materiali misti | 150106 |
VETRO | Imballaggi in vetro | 150107 |
Vetro | 200102 | |
TESSILE | Imballaggi in materia tessile | 150109 |
Abbigliamento | 200110 | |
Prodotti tessili | 200111 | |
TONER | Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* | 080318 |
INGOMBRANTI | Rifiuti ingombranti | 200307 |
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE | Vernici, inchiostri, adesivi e e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127* | 200128 |
DETERGENTI | Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* | 200130 |
ALTRI RIFIUTI | Altri rifiuti non biodegradabili | 200203 |
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI | Rifiuti urbani indifferenziati | 200301 |
Rifiuti urbani e nuovo Allegato L-quinquies
1- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
2 – Cinematografi e musei |
3 – Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta |
4 – Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
5 – Stabilimenti balneari |
6 – Esposizioni, autosaloni |
7 – Alberghi con ristorante |
8 – Alberghi senza ristorante |
9 – Case di cura e riposo |
10 – Ospedali |
11 – Uffici, agenzie, studi professionali |
12 – Banche e istituti di credito |
13 – Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli |
14 – Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
16 – Banchi di mercato beni durevoli |
17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista |
18 – Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista |
19 – Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
20 – Attività artigianali di produzione beni specifici |
21 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
22 – Mense, birrerie, hamburgherie |
23 – Bar, caffè, pasticceria |
24 – Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
25 – Plurilicenze alimentari e/o miste |
26 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio |
27 – Ipermercati di generi misti |
28 – Banchi di mercato generi alimentari |
29 – Discoteche, night club |
Va innanzitutto detto che l’operatività di questa norma sarà effettiva a partire dal 1/1/2021.
Ma cosa significa di fatto questa modifica ?
Significa che, a partire dal 1/1/2021, se una delle 29 attività indicate nell’allegato L-quinquies (restano di fatto escluse solo le attività industriali) produce un rifiuto di cui all’allegato L-quater, dovrà, per smaltire gli stessi, affidarsi al servizio di pubblica raccolta. Potranno conferirli al di fuori del servizio pubblico di raccolta solo se avviati a recupero che deve essere dimostrato da attestazione scritta rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero degli stessi (art. 198 comma 2 bis).
Quindi, se non cambierà nulla, a partire dal prossimo anno molte attività quali carrozzerie, officine, tipografie ed artigiani che producono vernici, inchiostri, adesivi e sigillanti saranno costrette ad affidare gli stessi al servizio pubblico di raccolta a meno che non dimostrino di avviarli a recupero tramite soggetto privato autorizzato. Questa nuova elaborazione dell’art. 183 apre la porta a nuove problematiche sulla gestione di questi rifiuti che si spera vengano affrontate e risolte prima che questa norma produca i suoi effetti.
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