
In questo articolo parleremo di una importante novità introdotta dal Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 che solleverà diversi dubbi in merito alla sua applicabilità: l’attestato di avvenuto smaltimento.
La nuova versione dell’art. 188 (entrata in vigore il 26 settembre) prevede quanto segue:
“Art. 188 (Responsabilita’ della gestione dei rifiuti)
Comma 1.
Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l’affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.
Comma 4.
La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilita’ rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilita’ del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti e’ esclusa nei seguenti casi:
a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attivita’di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorita’ competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine e’ elevato a sei mesi e la comunicazione e’ effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.”
A prescindere dal fatto che il nuovo comma 1, oltre al detentore, cita anche “il produttore iniziale” mentre nella vecchia versione si faceva riferimento esclusivamente al detentore, la grande novità arriva dal c. 5:
“Comma 5.
Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilita’ dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento e’ esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantita’ dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresi’, le modalita’ per la verifica ed invio della comunicazione dell’avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonche’ le responsabilita’ da attribuire all’intermediario dei rifiuti”.
Quindi se il produttore iniziale o il detentore conferisce i rifiuti a soggetti autorizzati per attività di recupero (R) nulla cambia rispetto a quanto sopra indicato. Viceversa, se lo stesso conferisce ad un impianto che riceve i rifiuti in D13 (Raggruppamento preliminare) D14 (Ricondizionamento preliminare) D15 (Deposito preliminare) non sarà sufficiente ricevere la quarta copia del formulario ma il produttore iniziale/detentore, affinché si chiami fuori da ogni responsabilità, dovrà altresì ricevere un attestato di avvenuto smaltimento che dovrà contenere le seguenti informazioni:
- dati dell’impianto;
- dati del titolare dell’impianto;
- quantità dei rifiuti trattati;
- tipologia di operazione di smaltimento effettuata;
- infine, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare dell’impianto ai sensi del DPR 445/2000.
Nulla in più, riguardo questo punto, dice il Dlgs 116/2020 lasciando diversi dubbi interpretativi circa l’appilcabilità di questo documento. Innanzitutto non è chiaro chi debba rendere questa dichiarazione : l’impianto ricevente che effettua le operazioni di D13, D14, D15 oppure l’impianto finale ? Se dovesse essere l’impianto finale, dato che una buona percentuale di rifiuti finisce in impianti stranieri, perché un impianto estero dovrebbe rilasciare una dichiarazione di questo tipo visto che l’obbligo è imposto da una legge italiana ? Altro problema: entro quanto tempo deve essere rilasciata questa dichiarazione ? Mentre per la ricezione del formulario viene fissato il termine di tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, la norma non fissa alcun termine per la ricezione di questo attestato.
Come si può intuire parecchi dubbi sorgono sull’effettiva applicabilità di questo istituto. L’unica consolazione è che questo documento ha una vigenza provvisoria, in quanto l’ultima parte del comma 5 prevede che questa modalità sia valida sino a quando non sarà emanato un futuro Decreto che definirà le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell’avvenuto smaltimento. Nel frattempo, non possiamo che augurarci che nei prossimi giorni il legislatore chiarisca questi aspetti che non sono di poco conto e che lasciano esposte a rischi e responsabilità per il corretto avvenuto smaltimento, le imprese che conferiscono i propri rifiuti ad impianti di puro stoccaggio.












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