
Entro il 31/12/2021 tutte le carrozzerie mobili dovranno essere iscritte all’Albo gestori ambientali.
Ciò a seguito della delibera del comitato nazionale N. 3 del 24/06/2020 in vigore da 02/02/2021. Questo significa che tutti i produttori di rifiuti a partire da tale data dovranno verificare non solo la validità della corretta iscrizione all’Albo di automezzi e rimorchi utilizzati per il trasporto di rifiuti, ma anche la corretta iscrizione delle carrozzerie mobili eventualmente utilizzate.
Unica eccezione a tale scadenza si ha solo nel caso in cui la società di trasporto iscritta all’Albo richieda una variazione della stessa prima del 31/12/2021, in questo caso è tenuta ad adempiere all’aggiornamento iscrivendo anche le carrozzerie mobili.
Lo scopo di questa delibera è quello di dare maggiore trasparenza e controllo durante la fase di trasporto dei rifiuti; il produttore del rifiuto deve quindi poter sapere se quella carrozzeria mobile è autorizzata a contenere determinati codici EER.
La delibera individua delle macro tipologie di carrozzerie mobili che dovranno essere presenti nel provvedimento di iscrizione all’Albo che sono:
- Containers;
- Casse mobili;
- Cisterne;
- Compattatori;
- Cassoni;
- Pianali.
Ricordiamo che non è richiesta l’esclusiva disponibilità della carrozzeria mobile in capo all’impresa che richiede l’iscrizione.
Ovviamente questo provvedimento coinvolge direttamente coloro che effettuano trasporto di rifiuti iscritti alla categoria 1, 2bis, 4 e 5 ma indirettamente anche i produttori di rifiuti che si avvalgono di tali carrozzerie mobili e che dovranno pertanto verificarne la corretta iscrizione all’Albo per i codici EER interessati.
Ogni carrozzeria dovrà essere associata ad un veicolo e quindi ci sarà un determinato abbinamento veicolo – carrozzeria mobile oltre che l’abbinamento già menzionato in precedenza carrozzeria mobile – codice EER del rifiuto.
Naturalmente se la carrozzeria mobile è destinata a contenere prodotti in ADR questa potrà essere abbinata solo ed esclusivamente ad automezzi idonei al trasporto di merci in ADR.
Nel provvedimento di iscrizione all’Albo sono ovviamente riportate le targhe dei veicoli e, per ognuno di questi, le carrozzerie mobili che si intendono trasportare con gli stessi veicoli.
Inoltre, per ciascuna tipologia di carrozzeria mobile saranno indicati i codici EER abbinati alla carrozzeria stessa.
Questo provvedimento si rivolge non soltanto ai trasportatori conto terzi, ma anche ai trasportatori in conto proprio; se il veicolo è autorizzato al trasporto in conto terzi, l’impresa potrà trasportare tutte le tipologie di rifiuti compatibili con la struttura tecnica del veicolo sia esso a carrozzeria fissa oppure a carrozzeria mobile.
Se invece il veicolo è autorizzato al conto proprio, a prescindere dal fatto che sia con carrozzeria fissa o mobile, potrà trasportare solo ed esclusivamente i rifiuti connessi alla sua attività principale perché è sempre il titolo autorizzativo del veicolo che comanda; ricordiamo infatti che l’autorizzazione al conto proprio di un’attività di trasporto è sempre complementare all’attività principale dell’impresa.
Sarebbe infatti errato pensare che una carrozzeria mobile installata su un veicolo autorizzato al conto proprio possa trasportare anche rifiuti conto terzi.
Per chi fosse interessato ad approfondire questa tematica e nello specifico la delibera N. 3 del 24/06/2020 con i relativi allegati può consultare i testi originali cliccando sul seguente link:
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