
Evitare completamente la produzione di rifiuti, idealmente, costituisce la scelta migliore per l’ambiente, ma non sempre è possibile avviare a recupero i rifiuti generati. A volte, l’unica soluzione rimane quella di avviare i rifiuti allo smaltimento.
In questo articolo analizzeremo l’attuale modello di gestione delle discariche facendo riferimento alla normativa vigente nel nostro territorio (D.Lgs n.121 del 3 settembre 2020).
Ma come avviene lo smaltimento dei rifiuti?
Attualmente, lo smaltimento dei rifiuti avviene secondo le seguenti modalità:
- nelle discariche;
- negli inceneritori, o termovalorizzatori, che producono energia dalla combustione dei rifiuti;
- negli impianti di compostaggio o in altri impianti specializzati;
- negli impianti di riciclaggio, per un nuovo utilizzo.
In questo articolo ci soffermeremo sul funzionamento e sulla gestione delle discariche.
Con il termine “discarica” si intende: “un’area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno.
Sono esclusi da tale definizione gli impianti i cui rifiuti sono scaricati, al fine di essere preparati per il successivo trasporto, in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni, e quelli in attesa di smaltimento per un periodo inferiore ad un anno” (D.Lgs. 36/2003, Art. 2).
In base alla tipologia di rifiuti smaltiti, esistono tre tipi differenti di discarica:
- per rifiuti non pericolosi (tra i quali gli RSU)
- per rifiuti inerti
- per rifiuti pericolosi
Ubicazione delle discariche
Per ciascun sito di ubicazione di una discarica devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità in relazione ai seguenti parametri:
- distanza dai centri abitati;
- fascia di rispetto, ossia aree che prevedono vincoli di costruzione, in vicinanza a strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari;
Dunque, le discariche non possono essere normalmente localizzate:
- in corrispondenza di conche, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
- in aree con processi geologici superficiali attivi come l’erosione, le frane, l’instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali che potrebbero compromettere l’integrità della discarica;
- in aree esondabili, instabili e alluvionabili;
- in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia
Nel complesso, nell’individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree degradate a risanare e/o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico.
La struttura di una discarica
Le discariche attuali devono essere progettate e realizzate con una struttura che consenta di isolare i rifiuti dal terreno, rispettare gli standard igienici e la biosfera e riutilizzare il biogas prodotto.
In quest’ultimo caso il biogas generato durante i processi biologici all’interno della massa dei rifiuti è altamente inquinante, per questo viene sottratto all’emissione atmosferica e re-impiegato come combustibile per la generazione di energia elettrica e termica.
La protezione del suolo, delle acque freatiche e delle acque superficiali prevede la combinazione di una barriera geologica e di un rivestimento della parte inferiore durante la fase di esercizio ma anche in fase post-operativa della discarica, con l’aggiunta di una copertura della parte superiore.
In generale, la struttura multistrato di una discarica deve essere costituita dai seguenti strati:
- un fondo di argilla su cui è posto un isolamento detto “geomembrana”,
- uno strato di sabbia, o altro materiale con proprietà simili, per l’assorbimento e il recupero del percolato,
- uno strato superficiale di terreno per la copertura e la crescita delle piante ed i sistemi di raccolta, controllo e stoccaggio.
La gestione operativa e post-operativa di una discarica:
La domanda di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di una discarica deve contenere (D. Lgs. n.36 13 gennaio 2003):
a) l’identità del richiedente e del gestore, se sono diversi;
b) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare, indicando il Codice dell’Elenco Europeo dei Rifiuti;
c) l’indicazione della capacità totale della discarica;
d) la descrizione del sito, comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche;
e) i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;
f) la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici;
g) il piano di gestione operativa della discarica e le modalità di chiusura della stessa;
h) il piano di gestione post-operativa della discarica, con i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;
i) il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica;
l) il piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell’impianto e dall’esercizio della discarica, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa, per un periodo di almeno trenta anni;
m) le informazioni sulla valutazione di impatto ambientale, se la domanda di autorizzazione riguarda un’opera o un’attività sottoposta a tale procedura;
n) le indicazioni relative alle garanzie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente.
Il gestore della discarica è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni.
Il gestore deve presentare all’ente territoriale competente una relazione che deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;
b) prezzi di conferimento;
c) andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di trattamento e smaltimento;
d) quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento;
e) volume occupato e capacità residua nominale della discarica;
f) i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica, nonché sulle matrici ambientali. Al momento del conferimento dei rifiuti in discarica devono essere prelevati campioni con cadenza stabilita dall’Autorità competente sul territorio e, comunque, con frequenza non superiore a un anno. I campioni prelevati devono essere conservati presso l’impianto di discarica e tenuti a disposizione dell’Autorità territorialmente competente per un periodo minimo di due mesi.
Infine, non bisogna dimenticare che, la manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l’ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l’ambiente.
La Commissione europea nel “pacchetto Economia circolare” prevede la riduzione del collocamento in discarica di tutti i tipi di rifiuti al 10% entro il 2030.
Si tratta di un processo graduale prima che si giunga all’ attuazione delle misure previste dal pacchetto; nel frattempo, si continuano ad applicare le normative in vigore.
Fonti:
D.Lgs. n.121 del 3 settembre 2020, attuazione della direttiva (UE) 2018/850
D. Lgs. n.36 13 gennaio 2003
Leave a Comment