È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario N. 4 alla Gazzetta Ufficiale N. 16 del 21 Gennaio 2022 il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2021 recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD 2022) per l’anno 2022”.

Il nuovo Dpcm del 17 dicembre del 2021 sostituisce integralmente il vecchio decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 e dovrà essere preso come riferimento per la prossima dichiarazione MUD.

Solitamente il termine annuale stabilito dalla legge istitutiva del MUD è fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (articolo 6 comma 2 legge 70/1994). Il successivo comma 2-bis dell’articolo 6 prevede che “qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi , il termine per la presentazione del modello è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”.

Visto che il decreto che dispone le modifiche al modello unico di dichiarazione ambientale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 21 gennaio 2022 la nuova scadenza è fissata a 120 giorni da tale data ossia il 21 maggio 2022.

Il Dpcm in questione è accompagnato da 4 allegati:

  • Allegato 1: Articolazione del modello unico di dichiarazione ambientale (tot. 71 pagine)
  • Allegato 2: Comunicazione semplificata (tot. 4 pagine)
  • Allegato 3: Comunicazioni (tot. 59 pagine)
  • Allegato 4: Indicazioni per la presentazione del modello unici di dichiarazione ambientale (MUD) via telematica (tot. 3 pagine).


Chi deve presentare il MUD 2022


Ai sensi dell’art. 189 comma 3 del Dlgs 152/2006 sono soggetti alla presentazione del MUD:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Le imprese e gli Enti che effettuano operazioni di recupero di smaltimento di rifiuti;
  • I consorzi ed i sistemi riconosciuti;
  • Gli istituti per il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti;
  • Le imprese e gli Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Le imprese e gli Enti con più di 10 dipendenti che producono rifiuti NON pericolosi derivanti da:
    • lavorazioni industriali;
    • lavorazioni artigianali;
    • fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue nonché i rifiuti derivanti dall’abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.


Chi NON deve presentare il MUD 2022


Non sono soggetti alla presentazione del MUD:

  • Le imprese e gli Enti che hanno fino a 10 dipendenti che producono rifiuti NON pericolosi derivanti da:
    • lavorazioni industriali;
    • lavorazioni artigianali;
    • fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue nonché i rifiuti derivanti dall’abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  • I soggetti che effettuano attività di trasporto in conto proprio dei propri rifiuti NON pericolosi;
  • Le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione (solo per i rifiuti NON pericolosi);
  • Le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio (solo per i rifiuti NON pericolosi);
  • Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice Civile con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 €;
  • I liberi professionisti che NON operano in forma di impresa;
  • I soggetti che svolgono attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.


MUD 2022: spedizione telematica o via PEC


Il MUD è articolato in comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento esclusivamente per via telematica; ecco le comunicazioni oggetto di invio telematico:

  • Comunicazione Rifiuti;
  • Comunicazioni Veicoli fuori uso
  • Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  • Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione;
  • Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La spedizione telematica alle camere di commercio deve essere effettuata tramite il sito MUD Telematico (https://www.mudtelematico.it/). Le modalità da seguire per la presentazione del MUD ed i tracciati record per la presentazione con modalità informatica sono presenti nell’allegato 4.

Non sono oggetto di invio al portale MUD Telematico le seguenti comunicazioni:

  • Comunicazione rifiuti semplificata: la presentazione della comunicazione avviene via PEC all’indirizzo: comunicazionemud@pec.it
  • Comunicazione rifiuti urbani assimilati e raccolti in convenzioni: la presentazione deve avvenire esclusivamente tramite il sito https://www.mudcomuni.it
  • Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche: la presentazione deve avvenire esclusivamente tramite il portale dedicato, raggiungibile dal sito https://www.registroaee.it

Per chi fosse interessato alla compilazione del MUD, esclusivamente per la comunicazione rifiuti, SOGEAM si rende disponibile a svolgere tale servizio con conseguente invio telematico verso gli Enti competenti. Per maggiori informazioni potete scriverci a info@sogeam.it

Qui di seguito alleghiamo link al Dpcm del 17/12/2021 e relativi allegati:
Dpcm 17 dicembre 2021 e relativi allegati


Torna all’indice degli articoli del blog

Antonio Moffa
Written by Antonio Moffa