
Dal 1° gennaio 2023 scatta l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi.
Con il Dlgs 116/2020 che recepisce le direttive UE sui rifiuti, sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio n. 851/2018 e 852/2018, viene introdotto l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi. Tale obbligo è stato introdotto per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio di tale materiale e per fornire una chiara informazione ai consumatori sulla destinazione degli imballaggi a fine vita.
Per effetto del Dlgs 116/2020 tutti gli imballaggi primari, secondari e terziari immessi al consumo in Italia saranno quindi sottoposti all’obbligo di etichettatura ambientale a partire dall’01/01/2023.
Va inoltre sottolineato che i prodotti privi dei requisiti prescritti dalla nuova normativa e già immessi in commercio o diversamente etichettati potranno essere commercializzati fino al loro esaurimento.
Quali obblighi impone l’etichettatura ambientale sugli imballaggi?
In base a questa normativa i produttori dovranno identificare e classificare l’imballaggio riportando su di esso la natura dei materiali di imballaggio in base a quanto indicato nella Decisione 97/129/CE (che ha istituito un sistema di identificazione degli imballaggi con codici alfanumerici) eventualmente integrato da quanto riportato dalle norme UNI (www.uni.com).
Il sistema di abbreviazione approvato dalla Commissione Europea varia a seconda delle 7 tipologie di materiali considerati negli allegati alla Decisione stessa (Allegato I per la plastica, II per la carta e il cartone III per i metalli, IV per i materiali in legno, V per i materiali tessili, VI per il vetro, VII per i composti).
Chi sono i soggetti obbligati al rispetto di questa normativa?
L’Articolo 219 Comma 5 del Dlgs 152/2006 (cosiddetto Testo Unico Ambientale – TUA) prevede che i soggetti obbligati a indicare la natura dei materiali di imballaggio siano i produttori degli stessi. Lo stesso comma prevede genericamente che “tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”.
La Circolare del Ministero della Transizione ecologica del 17/05/2021 ha fornito alcuni chiarimenti su alcune problematiche connesse all’applicazione di tale norma. Secondo questa circolare oltre ai produttori degli imballaggi (che sono certamente obbligati ad identificare correttamente il materiale di imballaggio) potrebbero essere coinvolti anche gli altri soggetti della filiera che utilizzano il packaging per proteggere e/o confezionare le proprie merci. Tale modus operandi è disciplinato dagli operatori attraverso accordi commerciali che ne definiscono le responsabilità e gli oneri ricadenti sugli stessi in maniera condivisa.
Cosa riportare sull’etichetta
Le informazioni minime da riportare sugli imballaggi sono:
- Tipologia di imballaggio: flacone, bottiglia, vaschetta, ecc.
- Identificazione specifica del materiale: codifica alfanumerica identificativa di cui alla citata Decisione 97/129/CE eventualmente integrata con le norme UNI en ISO 1043-1:2002 (imballaggi in plastica) oppure ai sensi della CEN/CR 14311:2002 (imballaggi in acciaio, alluminio e plastica).
- Famiglia del materiale di riferimento: acciaio, alluminio, plastica, ecc. e l’indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata) e, nel caso si tratti di raccolta differenziata l’indicazione del materiale di riferimento.

Oltre a queste informazioni minime è possibile associare altre informazioni ambientali quali:
- Le indicazioni al consumatore per supportare la raccolta differenziata.
- Le informazioni aggiuntive per esempio un simbolo grafico per la raccolta differenziata di qualità, riciclabilità, marchi ambientali, compostabilità.

Dove va apposta l’etichetta?
L’etichetta ambientale va prevista per tutte le componenti del sistema di imballo separabili manualmente: si considera separabile manualmente una componente che l’utente può separare dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani, senza rischi e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili. Le informazioni potranno essere riportate sulle singole componenti separabili oppure sul corpo principale dell’imballaggio o ancora sulla componente che riporta già l’etichetta e rende più facilmente leggibile l’informazione da parte del consumatore finale; è prevista tuttavia la possibilità di soluzioni digitali come il QR code e apposite App qualora la tipologia di imballaggio non permettesse un’etichettatura chiara.
Casi particolari
La Circolare del Ministero della Transizione Ecologica del 17/05/2021 ha fatto chiarezza su alcune tipologie di imballaggi da dover etichettare dalle quali discendono alcune criticità.
- Imballaggi neutri, con particolare riferimento a quelli da trasporto.
Al fine di garantire la corretta etichettatura ambientale anche degli imballaggi finiti e venduti, direttamente dal produttore, neutri, privi di grafica o stampa (es. sacchettame trasparente, incarti non personalizzati) e imballi per il trasporto o imballaggio terziario come film per pallettizzazione, pallets, scatole o interfalde in cartone ondulato, è necessario considerare una possibile alternativa alla tradizionale etichettatura da apporre sull’imballaggio stesso. In questi casi si considera ottemperato l’obbligo di identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio laddove il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali. - Preincarti o imballi a peso variabile della distribuzione.
Si definiscono preincarti gli imballaggi così definiti dalla Circolare 31/03/2000 n. 165 dell’allora Ministero dell’Industria Commercio e Artigianato, mentre si intendono imballaggi a peso variabile quelli utilizzati al banco del fresco o al libero servizio e che sono finalizzati una volta contenuto il prodotto alimentare. In merito a dette tipologie si considera adempiuto l’obbligo di comunicazione dell’etichettatura ambientale laddove tali informazioni siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni di siti internet con schede standard predefinite. - Imballaggi di piccole dimensioni multilingua e di importazione.
Per i beni preconfezionati di origine estera, di piccola dimensione (capacità < 125 ml o superficie < 25 cm2) o con spazi stampati limitati e sugli imballaggi con etichettatura multilingua in cui non è noto a monte il mercato di destinazione occorre fare ricorso a strumenti digitali (es. App, QR code, codice a barre, siti internet). - Imballaggi destinati all’esportazione.
Il comma 5 dell’Articolo 219 del TUA non prevede esplicitamente che l’obbligo di etichettatura riguarda esclusivamente gli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, prodotti, riempiti e importati nel territorio nazionali di conseguenza sono necessari alcuni chiarimenti. In attesa di un coordinamento della normativa di riferimento appare opportuno escludere dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a paesi terzi, che dovranno pertanto sottostare alle normative specifiche del paese di destino. Gli imballaggi destinati a paesi terzi, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione.
Sanzioni
Sono previste sanzioni da € 5.200,00 a € 40.000,00 in capo a “chiunque immetta nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti” previsti per l’etichettatura (Dlgs 152/06 art. 261 comma 3). Pertanto, anche se gli obblighi di fornire le informazioni relative “alla natura dei materiali di imballaggio utilizzati” sulla base della Decisione 97/129/CE della Commissione” fanno capo ai soli produttori degli imballaggi le relative responsabilità sono condivise tra fornitore e utilizzatore professionale degli imballaggi come, ad esempio, il produttore o l’importatore di prodotti imballati.
Il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) per supportare le imprese, ma anche i cittadini, nel comprendere le novità della normativa ha pubblicato interessanti linee guida che potrete consultare al seguente link: http://www.progettarericiclo.com/docs/etichettatura-ambientale-degli-imballaggi
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