
In questo articolo vedremo cosa prevede la nuova normativa sui rifiuti per alcune specifiche attività economiche che producono sistematicamente rifiuti pericolosi: ci riferiamo a barbieri, estetiste e tatuatori.
Il nuovo DLGS 116/2020 entrato in vigore il 26 settembre ha modificato l’art. 190 del DLGS 152/2006 (registro di carico e scarico). La nuova versione dell’art. 190, al comma 1, elenca tutta una serie di soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti. Nei commi successivi tuttavia vengono previste diverse eccezioni tra le categorie indicate al comma 1.
Una delle eccezioni riguarda coloro che esercitano attività di cui ai seguenti codici ATECO:
96.02.01 : Servizi di Saloni di barbiere e parrucchiere;
96.02.02: Servizi di Istituti di Bellezza;
96.02.03: Servizi di manicure e pedicure;
96.09.02: Tatuaggio e piercing.
Tali attività generano normalmente rifiuti classificati come pericolosi, pensiamo ad esempio agli aghi utilizzati dai tatuatori (codice EER 180103* Rifiuti potenzialmente infetti) o ai coloranti utilizzate dalla parrucchiere.
In generale, l’art. 190 c. 6 prevede che tutti i produttori di rifiuti pericolosi NON rientranti in organizzazione di Ente o Impresa possono ovviare alla tenuta del registro rifiuti attraverso una delle seguenti modalità:
a) conservazione progressiva per 3 anni del formulario di identificazione relativo al trasporto di rifiuti;
b) conservazione per 3 anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta.
Quindi, barbieri, estetiste e tatuatori anche se creano rifiuti pericolosi, a volte con potenziale rischio infettivo, hanno solo l’obbligo di conservare per 3 anni la copia del formulario di loro competenza.
Lo stesso articolo 190 prevede anche altri casi di esenzione, ad esempio gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti e altri casi ancora.
Come scritto in precedenza la norma generale esordisce al comma 1 dell’art. 190 definendo le categorie dei soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico. Nei successivi commi vengono elencate tutta una serie di casi in cui gli obblighi di cui al comma 1 vengono meno.
A parte gli operatori di settore, per capire con esattezza chi è tenuto alla compilazione del registro rifiuti occorre verificare caso per caso la fattispecie concreta.
Questo articolo fa parte di una serie di articoli relativi alla nuova normativa introdotta dal DLGS 116/2020. Questi i precedenti articoli già pubblicati a riguardo:
Importanti novità in tema di rifiuti
Il nuovo attestato di avvenuto smaltimento
Il Dlgs 116/2020 e la nuova classificazione dei rifiuti urbani
Ridotti i tempi di conservazione per registro rifiuti e formulari
Se volete scaricare il testo integrale del nuovo DLGS 116/2020 potete trovarlo a questo link.
Leave a Comment