
In questo articolo faremo una panoramica generale sulla grande novità, in tema di gestione di rifiuti, annunciata per fine 2024 – inizio 2025: il RENTRI, registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. In questo articolo ci soffermeremo soprattutto su chi deve iscriversi e quali tempistiche deve rispettare.
Il passaggio dal sistema cartaceo di tracciabilità dei rifiuti attualmente in uso ad un sistema telematico era già stato introdotto a fine 2009 con il SISTRI di cui probabilmente molti di Voi avevano sentito parlare, sistema che però aveva rivelato diverse problematiche operative mai risolte che avevano portato alla sua cancellazione a fine 2018 senza essere di fatto mai diventato operativo.
L’informatizzazione del sistema, tuttavia, era una condizione che anche l’Unione Europea aveva richiesto ai propri Stati, quindi ecco che nel 2020 fa il suo ingresso ufficiale nella normativa ambientale il termine RENTRI.
Il sistema prevede l’informatizzazione della tracciabilità dei rifiuti con la pubblicazione di modelli completamente nuovi di registri e formulari digitali ed una struttura suddivisa in due sezioni:
- una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti e delle informazioni relative alle autorizzazioni in loro possesso;
- una sezione Tracciabilità, relativa appunto alle movimentazioni.
L’intero sistema sarà gestito dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali tramite un apposito portale web ed avrà tra le proprie caratteristiche:
- Registro digitale
- Formulari digitali
- Tracciamento del percorso dei mezzi tramite strumenti già in uso dalle aziende
- Interoperabilità con sistemi informatici e gestionali aziendali
- Gradualità nell’introduzione
- Condivisione informazioni (Ispra – Enti di controllo)
- Verifica avvenuto recupero/smaltimento
- Definizione della responsabilità dell’intermediario
RENTRI: CHI DEVE ISCRIVERSI
Il Decreto attuativo n. 59 del 4 aprile 2023, pubblicato sulla G.U. n° 126 del 31 maggio 2023 «Disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152».
Il Decreto prevede I’obbligo di iscrizione al RENTRI per i seguenti soggetti:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- con riferimento ai rifiuti NON pericolosi i soggetti di cui all’articolo 189 comma 3; sarebbero gli stessi soggetti attualmente obbligati ad inviare il MUD. Si tratta in pratica di tutti quei rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali e derivanti dalle attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti da abbattimento di fumi, fosse settiche e reti fognarie.
RENTRI: ENTRO QUANDO ISCRIVERSI
Quanto alle tempistiche per l’iscrizione, il DM 59/2023 prevede un’entrata scaglionata dei soggetti coinvolti. Infatti il provvedimento prevede che l’iscrizione al sistema sia effettuata entro i primi 60 gg a partire dal:
- 15/12/2024 per i soggetti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
- 15/06/2025 per i produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con più di 10 dipendenti;
- 15/12/2025 per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.
Sebbene l’articolo 12 del decreto 59/2023 indica i soggetti obbligati all’iscrizione al nuovo RENTRI, lo stesso articolo non esclude l’adesione anche di altri soggetti su base volontaria (art. 12 comma 6).
Questo provvedimento è tuttavia ancora insufficiente per definire in modo completo l’avvio del nuovo sistema; nei prossimi mesi, infatti, sono attesi ulteriori disposizioni per:
a) modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI e il suo funzionamento anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
b) istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori al RENTRI;
c) requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori;
d) modalità di compilazione dei nuovi modelli di registro e formulari;
e) requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate;
f) manuali e guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti;
g) modalità di funzionamento degli strumenti di supporto (digitale) di tracciamento
Una delle conseguenze, per quanto non certamente a breve termine, della completa operatività del sistema sarà la graduale scomparsa delle dichiarazioni MUD in quanto il caricamento in tempo reale delle informazioni sulla movimentazione dei rifiuti farà sì che tutti gli enti preposti sia al controllo che alla rendicontazione, siano già in possesso di tutti i dati senza ulteriore necessità di comunicazione.
Come già anticipato, il nuovo DM 59/2023 prevede anche l’adozione di un nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico rifiuti e formulario di identificazione rifiuti che andranno a sostituire quelli attualmente in uso. Su questi temi scriveremo specifici articoli.
Nell’attesa della normativa mancante è aperto il portale www.rentri.it per coloro che volessero già documentarsi o partecipare alla fase di sperimentazione.
Nei prossimi mesi si attendono nuovi decreti direttoriali che dovranno colmare aspetti non ancora coperti dall’attuale normativa e chiarire diversi dubbi circa l’interpretazione di alcune norme. Vi terremo aggiornati tramite il nostro blog.
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