
Dal 14 febbraio 2022 entrerà in vigore il Dlgs 8 novembre 2021 n. 196 che di fatto impone uno stop all’immissione sul mercato di prodotti di plastica monouso e fissa gli obblighi di etichettatura e di eco-progettazione per alcuni prodotti.
Il decreto legislativo in questione è stato emanato su legge delega del 22 aprile 2021 n. 53.
La finalità di questa norma è quella di prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché a promuovere la transazione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo alla riduzione della produzione di rifiuti.
Il divieto di immissione sul mercato di prodotti in plastica monouso colpisce direttamente alcune tipologie di oggetti quali bastoncini cotonati (tranne il caso in cui siano dispositivi medici), posate, piatti, cannucce, agitatori per bevande, aste da attaccare a sostegno dei palloncini, contenitori per alimenti e bevande in polistirene espanso.
Per questi prodotti la messa a disposizione sul mercato nazionale è consentita solo fino all’esaurimento delle scorte a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente all’effettiva decorrenza dell’obbligo.
Restano escluse da questo divieto i prodotti utilizzati in materiale biodegradabile e compostabile con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40% e dal primo gennaio 2024 superiori al 60% nei seguenti casi:
- ove non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili;
- se l’impiego è previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile, con raccolta differenziata, i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali;
- laddove tali alternative non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;
- in considerazione di particolari tipologie di alimenti e bevande;
- in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;
- qualora l’impatto ambientale del prodotto riutilizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili monouso.
Prodotti in plastica monouso non biodegradabili e non compostabili
Quindi, i prodotti monouso non biodegradabili e non compostabili non potranno essere immessi sul mercato. Se si tratta di prodotti biodegradabili e compostabili che hanno una percentuale di materia prima recuperabile inferiore al 40% (o al 60% dal 1/01/2024) hanno lo stesso divieto; gli unici casi in cui si possono immettere nuovi prodotti monouso sono nei casi sopra elencati costituiti da materia prima biodegradabile o compostabile superiore alle percentuali sopra menzionate.
Oltre a questo divieto generico esistono poi alcuni specifici interventi volti a ridurre il consumo di altri prodotti in plastica non indicati precedentemente; ad esempio, a decorrere dal 3 luglio 2024 le bottiglie per bevande con una capacità fino a 3 litri i cui tappi e coperchi sono in plastica, possono essere immessi sul mercato solo se i tappi ed i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto.
Altro intervento specifico è quello rivolto alle bottiglie in PET (polietilene tereftalato) che devono contenere, a partire dal 2025, almeno il 25% di plastica riciclata.
La norma inoltre prevede degli obblighi di marcatura nei confronti di alcuni prodotti quali assorbenti e tamponi igienici, salviette umidificate, prodotti del tabacco con filtri e tazze o bicchieri per bevande. In questo caso la marcatura deve informare i consumatori sulle modalità di gestione del rifiuto e sulle relative forme di smaltimento. Inoltre deve evidenziare la quantità di plastica presente nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente in caso di dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.
Questi obblighi sono rivolti ovviamente ai produttori di questi oggetti intendendo per produttore ogni persona fisica o giuridica avente sede in uno Stato Membro della Comunità Europea che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale ed immette sul mercato nazionale prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica. Sono considerati produttori anche quei privati o quelle imprese che vendono in un altro Stato Membro tali prodotti tramite contratti a distanza.
Ci sono delle sanzioni amministrative che colpiscono il produttore che viola questi divieti e/o queste disposizioni che vanno da 2.500 € a 25.000 €. La sanzione è aumentata fino al doppio del massimo in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore.
Infine la normativa prevede degli incentivi per le imprese che acquistano e utilizzano prodotti di plastica monouso riutilizzabili o realizzati in plastica biodegradabile e compostabile secondo la norma Uni En 13432:2002. Il credito d’imposta è pari al 20% delle spese per gli acquisti effettuati fino a un massimo di 10.000 € per beneficiario. Il credito è utilizzabile solo in compensazione. Un successivo decreto fisserà le regole operative.
Per chi volesse approfondire ulteriormente questo tema qui di seguito il link per scaricare il decreto in questione.
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