Recentemente, anche grazie ad una nuova circolare dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (n. 4 del 26 aprile 2022), è tornato alla ribalta tra gli operatori del settore il tema sul corretto utilizzo dei codici EER che terminano con la coppia “99”. Infatti, alcune Sezioni regionali hanno richiesto al Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali chiarimenti circa l’utilizzo, ai fini dell’Iscrizione allo stesso Albo, dei codici dell’elenco europeo dei rifiuti che terminano con le cifre 99.

Prima di vedere come si è pronunciato il Comitato Nazionale in merito a questo punto, va ricordato che, la responsabilità per la corretta attribuzione del codice EER è sempre in capo al produttore del rifiuto e che, come descritto in un precedente articolo pubblicato nel nostro blog (Come consultare l’elenco europeo dei rifiuti), la scelta del codice più idoneo deve essere effettuata seguendo la procedura descritta nella Decisione 2000/532/CE poi ribadita nella Decisione 2014/955/CE e nelle Linee Guida pubblicate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) del 18 maggio 2021 n. 105.

Come si attribuiscono i codici EER?


Ogni codice rifiuto è composto da 6 cifre e, per attribuire quello più idoneo, occorre seguire il seguente procedimento:

  • Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.
  • Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
  • Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
  • Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata nella prima fase.


Come si può rilevare i criteri di classificazione dei rifiuti si basano in generale sull’individuazione dell’attività generatrice del rifiuto stesso e sulla funzione che rivestiva il prodotto d’origine; tuttavia, per alcune tipologie di rifiuti, qualsiasi sia la loro origine, si fa sempre riferimento ad una categoria specifica (ad esempio per gli imballaggi si fa sempre riferimento alla voce 15 01 dell’elenco europeo).

Pertanto, le prime due cifre del codice si riferiscono alla categoria industriale e/o generatrice del rifiuto (1° livello), la terza e la quarta alla sub categoria industriale relativa al singolo processo produttivo o alla singola sub-attività generatrice del rifiuto (2° livello), mentre le ultime due cifre individuano la specifica tipologia di rifiuto generato (3° livello).

Dai principi appena enunciati risulta chiaro che l’attribuzione del codice EER terminante con la cifra 99 ha carattere puramente residuale.

Proprio ribadendo questo principio di residualità il Comitato Nazionale si è espresso chiarendo che, qualora la loro descrizione non sia già stata individuata da norme regolamentari specifiche, le Sezioni Regionali dovranno procedere all’esame dei codici EER che terminano con 99 alle seguenti condizioni:

  1. il codice EER sia adeguatamente descritto;
  2. sia presente alternativamente:
    a. una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione;
    b. una relazione dettagliata a firma del Responsabile Tecnico che dimostri, sulla base di evidenze dettate da prassi consolidate nell’ambito di distretti, comparti produttivi o di specificità territoriali, la necessità di utilizzare uno specifico codice 99 opportunamente descritto.


Per chi volesse leggere integralmente la circolare dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali è possibile scaricarla qui.


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Antonio Moffa
Written by Antonio Moffa